STATUTO ASSOCIAZIONE Sportiva Dilettantistica
ART. 1 – Denominazione sociale e sede
E’ costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l’ Associazione non riconosciuta denominata “Go West Roma Associazione Sportiva Dilettantistica” abbreviato “ Go West Roma ASD” con sede in via Fontana Candida 48 Roma, la quale è retta dal seguente statuto. L’ associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
ART. 2 – Scopi e durata
L’associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico e aconfessionale e senza fine di lucro, il quale intende uniformarsi nello svolgimento delle proprie attività ai principi di democraticità interna della struttura e di elettività. L’associazione ha durata illimitata. La stessa comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate,salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea, che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L’associazione ha per scopo: • La promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica delle attività sportive connesse alla Danza Sportiva in tutte le sue forme, al wushu kung fu moderno e tradizionale nonché alla ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness.
• la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica delle attività sportive citate , anche a scopo formativo, didattico e ricreativo intesi come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci. L’associazione ha per scopo, altresì, l’acquisizione, la gestione o locazione di strutture attrezzate idonee alla pratica delle suddette discipline sportive .
• la promozione , la crescita e la divulgazione della cultura nord americana definita “country western” attraverso l’organizzazione di eventi quali convegni, workshop, stage, seminari e competizioni propri e per conto di altri enti legati alle danze country western, alla musica Country, alle discipline sportive legate culturalmente al filone “country Western” quali ad esempio l’equitazione americana o Monta Western in tutte le sue forme ed il Tiro Western.
• Promozione ed organizzazione di eventi finalizzati alla diffusione dell’ “American Style” spaziando in tutti i contesti relativi allo stile di vita comunemente definito “country life style”
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà: • Affiliarsi alla Federazione Sportiva Nazionale o agli Enti di promozione che praticano e disciplinano la attività sportive citate oggetto dello scopo sociale nell’ambito del Movimento Olimpico Nazionale, ai fini del riconoscimento e l’iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche.
• L’associazione può compiere operazione immobiliare, mobiliari finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
• provvedere alla distribuzione e produzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi, gadget, abbigliamento e attrezzatura sportiva.
• Organizzare o collaborare nell’organizzazione di gare, tornei,campionati, manifestazioni di danza sportiva . Istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica dello sport della danza; svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della danza.
• L’associazione per attuare le finalità statutarie darà vita ad una scuola artistico sportiva, allo scopo, da un lato, di avviare, aggiornare e perfezionare le attività sportive previste dallo statuto e d’altro, di promuovere la conoscenza dello sport e del patrimonio artistico anche mediante iniziative di animazione e di educazione all’arte della danza, con spettacoli polivalenti di carattere artistico e sportivo
• L’associazione può promuovere viaggi e scambi culturali con altre associazioni, anche all’estero; Organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
• Realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
• Organizzare incontri e serate musicali fra i Soci, Associati o Partecipanti;
• Condurre e gestire impianti sportivi;
• Costituire una o più compagnie di danza
• Predisporre centri di documentazione per il Teatro, il Cinema, la Danza e l’Arte in genere, al servizio dei soci e dei cittadini
• Somministrare alimenti e bevande, ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti in occasione di eventi, workshop, seminari, stage convegni, conferenze e quant’altro rientri nei scopi sociali.
• Nella propria sede l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
ART 3 – Funzionamento
L’associazione garantirà la democraticità della struttura e l’elettività delle cariche. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all’associazione, per i quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità ( che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all’ entità e alla complessità dell’impegno richiesto); nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo ai fini di assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
ART 4 – Domanda di ammissione
L’associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda purché siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva e siano accettati dal Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.
ART 5 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito: dalle entrate delle quote associative – determinate annualmente dal consiglio direttivo –
dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti; dalle contribuzioni e donazioni dei soci, privati o enti; dalle entrate commerciali connesse all’attività istituzionale; dalle eventuali sovvenzioni del CONI delle federazioni sportive o di altri enti; dai premi e dai trofei vinti; dalle entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche, attività commerciali occasionali e saltuarie locazione ed affitto di beni mobili ed immobili; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi riserve e capitale durante la vita del’associazione salvo che questo sia imposto dalla legge.
ART 6 –Quota associativa
Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal consiglio direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo dell’assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili. La quota associativa sarà versata preferibilmente in coincidenza con l’anno sportivo cioè nel mese di settembre.
ART 7 –Decadenza di soci
Gli associati cessano di appartenere all’associazione per: recesso, decadenza, per espulsione.
Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo l’accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.
L’associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato ammesso.
L’associato è escluso quando è inadempiente al pagamento della quota associativa, o quando siano in corso inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l’associato interessato. La delibera deve essere comunicata all’associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso- che sospende la delibera- deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L’associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.
ART 8– Organi sociali
Sono organi dell’associazione: l’Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell’associazione.
ART 9 – L’Assemblea
L’Assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo del’associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.
ART 10 – Compiti dell’assemblea
L’assemblea riunita in via ordinaria:
Approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;
Delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
Elegge il Consiglio Direttivo.
L’assemblea è convocata, in via straordinaria:
Per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell’associazione;
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione
Quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza dal Vice- Presidente. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
ART 11 – Riunione e costituzione dell’Assemblea
L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax ,telegramma o pubblicazione sul sito internet dell’associazione. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.
L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato purché munito di delega scritta: ogni associato non può essere portatore di più di una delega.
L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e , se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantire la massima diffusione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri eletti dall’assemblea tra i soci maggiorenni. In caso di parità dei voti risulta eletto il più anziano per iscrizione nel Libro Soci dell’associazione. I membri eletti dall’assemblea nominano il loro Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Il Consiglio Direttivo dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; svolgendo i seguenti compiti:
Accogliere o respingere le domande di ammissione o dimissione dei soci;
Adottare provvedimenti disciplinari
Compilare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all’assemblea
Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria.
Curare gli affari di ordine amministrativo: assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati di consulenza
Eleggere il Presidente, Il Vice Presidente, il Segretario, e se necessario il Direttore Artistico ed il Direttore Sportivo.
Approvare il programma sportivo ed artistico culturale, ed il programma per la preparazione tecnica degli atleti.
Fissare le norme per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’associazione
Aprire rapporti con istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti.
E’ fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.
ART 13 – IL Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
ART 14 – Rendiconto economico-finanziario
L’esercizio sociale dell’associazione si apre il 01 settembre e si chiude il 31 agosto di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto un apposito rendiconto economico- finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione: i beni; i contributi; i lasciti ricevuti; le altre entrate e le spese per le voci analitiche, gli oneri e i proventi suddivisi in base alla loro destinazione e provenienza.
ART 15 –Scioglimento dell’associazione
In caso di scioglimento dell’associazione, cessazione ovvero estinzione della’associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge sulle associazioni sportive dilettantistiche.
ART 16 – Norma Finale
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto saranno applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni sportive prive di personalità giuridica, nonché le norme statutarie e i regolamenti delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva, cui l’associazione potrà affiliarsi e, in difetto di essi, alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni private non riconosciute. E’ previsto inoltre espressamente l’obbligo per l’Associazione e gli associati di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate o dell’ente di promozione sportiva, cui l’associazione intende affiliarsi.